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Istituzioni politiche
Il Perù è una Repubblica Democratica Presidenziale Lo Stato è unitario, rappresentativo e decentralizzato. Essendo una Repubblica Presidenziale, il Capo di Stato, che svolge anche le funzioni di Capo di Governo, viene eletto direttamente dai cittadini e dura in carica cinque anni. Il Potere Esecutivo è esercitato dal Governo, composto dal Presidente e dai Ministri nominati direttamente dallo stesso Capo di Stato. Il Potere Legislativo è esercitato dal Congresso unicamerale di cui fanno parte 120 congressisti eletti per cinque anni. Il Potere Giudiziario viene esercitato dalla Corte Suprema, con sede a Lima, dalle Corti Superiori con giurisdizione dipartimentale e dai Giudici di Primo Grado che esercitano la loro giurisdizione nei capoluoghi di provincia. Le autorità dei dipartimenti, province e distretti (prefetti, viceprefetti e governatori) sono nominati dal Potere Esecutivo, mentre i governatori locali (alcaldes o sindaci provinciali e distrettuali) sono eletti a suffragio universale, dalle popolazioni residenti in quei territori, per un periodo di tre anni. Attualmente è in atto un processo di decentramento che trasferisce parte del potere e delle competenze centrali a nuovi organismi regionali autonomi.
Il Congresso della Repubblica è l’Organo rappresentativo della Nazione. Il suo compito è di legiferare, esercitare il controllo politico dello Stato e rappresentare la Nazione. Viene eletè suffragio universale ogni cinque anni dai cittadini dello Stato. Per essere eletti congressisti occorre essere peruviani di nascita, aver compiuto 25 anni e godere del diritto di voto. I Congressisti rappresentano la nazione e non sono soggetti a mandato imperativo; non sono perseguibili penalmente per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni; non possono essere sottoposti a processo se non con l’autorizzazione del Congresso o della Commissione Permanente, tranne che in caso di flagranza di reato. Il Congresso elabora ed approva il proprio Regolamento, elegge i rappresentanti nella Commissione Permanente e nelle altre Commissioni; stabilisce l’organizzazione e le attribuzioni dei gruppi parlamentari; amministra i propri fondi economici; approva il proprio bilancio; nomina e rimuove i propri funzionari ed impiegati e svolge le altre funzioni previste dalla legge.
Organizzazione
Il Congresso è composto dai seguenti organi: Il Plenum del Congresso Il Consiglio Direttivo La Giunta dei Portavoce Il Tavolo Direttivo La Presidenza Le Commissioni di Lavoro La Commissione Permanente I Gruppi Parlamentari
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