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Funzioni Del Governo Del Perù

Le Funzioni

Funzione legislativa
Consiste nella discussione e approvazione sia di leggi ordinarie sia costituzionali, e nella loro interpretazione, modificazione ed abrogazione, in conformità ai procedimenti stabiliti dalla Costituzione Politica e dal Regolamento del Congresso stesso.
Il diritto d’iniziativa legislativa spetta al Presidente della Repubblica ed ai Congressisti. Inoltre, tale diritto spetta, nelle materie di propria competenza, agli altri poteri dello Stato, alle istituzioni pubbliche autonome, ai municipi ed ai collegi professionali, così come ai cittadini che lo esercitano nel rispetto delle leggi. Tutti i progetti di legge devono essere preventivamente approvati dalle competenti Commissioni legislative, con precedenza per i progetti inoltrati dal Potere Esecutivo con carattere d’urgenza.
La legge, una volta approvata dal Congresso, viene inviata al Presidente della Repubblica per la sua promulgazione entro il termine di quindici giorni; il Presidente può, in questo lasso di tempo, rinviarla al Congresso per eventuali revisioni.
La legge entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione sul Giornale Ufficiale, salvo disposizione diversa contenuta nella legge stessa.
Nessuna legge può avere effetto retroattivo, salvo in materia penale se le norme sono più favorevoli al reo. La legge può essere abrogata solo da un’altra legge; può inoltre essere annullata per effetto della sentenza d’incostituzionalità.
Il Congresso può delegare al Potere Esecutivo la facoltà di legiferare, mediante decreti legislativi, su materie specifiche e nei termini stabiliti nella legge di delegazione. I decreti legislativi vengono promulgati, pubblicati e restano in vigore secondo le norme previste per le leggi ordinarie.
Funzione di controllo politico
L’investitura del Consiglio dei Ministri; l’esercizio del potere di controllo sulla condotta politica del Governo, nonché sugli atti dell’amministrazione e delle autorità dello Stato.
Il Congresso può svolgere atti investigativi su qualsiasi avvenimento d’interesse pubblico, attraverso le Commissioni d’inchiesta. Può inoltre, dietro istanza della Commissione Permanente, giudicare per tradimento alla Costituzione e per i delitti relativi ad i loro incarichi: il Presidente della Repubblica, i rappresentanti del Congresso, i Ministri, i membri del Tribunale Costituzionale, i membri del Consiglio Nazionale della Magistratura e delle più alte magistrature dello Stato, il Difensore del Popolo ed il Controllore Generale.
La garanzia dell’effettivo rispetto delle leggi e della Costituzione con la predisposizione di misure idonee a rendere effettiva la responsabilità dei trasgressori.
L’approvazione dei Trattati, in conformità con la Costituzione.
Il controllo sull’uso e la disposizione di beni e risorse pubbliche
L’approvazione del Bilancio e del Conto Generale dello Stato.
Funzioni speciali
Sono funzioni speciali del Congresso nominare le più alte cariche dello Stato e rimuoverle nei casi contemplati dalla Costituzione.
In particolare, il Congresso ha la funzione di designare il Controllore Generale della Repubblica, il Difensore del Popolo, i membri del Tribunale Costituzionale, il Direttivo della Banca Centrale di Riserva e il Sovrintendente di Banca e Assicurazioni.



http://peru.katia.com/simbolo_della_legge_im_18528.htm
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